Il 29 dicembre 2016 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha elaborato ed inviato al Governo un documento col titolo “Più chiarezza sullo sport dilettantistico” contenente le proposte di modifica in materia di legislazione fiscale sullo sport.

Le proposte predisposte dalla Commissione “no profit” del Consiglio nazionale dei commercialisti, inviate all’esecutivo, si focalizzavano su tre punti particolari:
- maggiore garanzia nelle deducibilità delle sponsorizzazioni a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- più chiarezza sull’ambito di applicazione delle agevolazioni nel mondo del lavoro nello sport dilettantistico;
- definizione puntuale dei confini delle agevolazioni tributarie fruibili dagli enti che operano in questo contesto.
Il primo intervento punta a far assumere alla qualificazione di spesa pubblicitaria, secondo quanto previsto dall’art. 90, co. 8, della L. 289/2002, delle sponsorizzazioni fino ad un ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 200.000,00 per presunzione assoluta. Questa appare essere la parte maggiormente condivisibile dell’iniziativa in esame. La certezza della classificazione del costo, per gli sponsor, quale spesa pubblicitaria, parrebbe essere, da un alto, coerente con la filosofia del legislatore e, dall’altro, una fonte indispensabile di finanziamento per lo sport italiano da salvaguardare dalle fantasiose interpretazioni della Agenzia delle Entrate e delle commissioni tributarie.
Appaiono, invece, scarsamente condivisibili, alla luce anche della recente giurisprudenza e prassi amministrativa in materia, le proposte in materia di lavoro sportivo dilettantistico.
Il secondo intervento fa riferimento alle cosiddette “co.co.co.”. In particolare è stato proposto l’allargamento delle prestazioni amministrativo-gestionali anche per i compiti di segreteria, la tenuta della cassa e della contabilità, nonché le attività amministrative svolte direttamente a contatto gli associati e/o tesserati (visto che si farà un referendum sui voucher cosa si dovrebbe dire di questi lavoratori?), e di estendere l’ambito di applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in seno ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, resi in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche. Per costoro non sarebbe quindi prevista contribuzione fino alla soglia esente dei 7.500 euro (sopra cosa succederebbe?).
Anche l’ultimo tema affrontato non appare immune da perplessità. Vincolare il diritto ad ottenere le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 148 Tuir alla presenza di un istruttore qualificato (e quindi gli altri potrebbero non esserlo?) e in aderenza ad un programma sportivo annuale da presentare alla Federazione di appartenenza (anche in questo caso senza indicare chi possa / debba controllare la coerenza del programma ed il suo effettivo svolgimento) cosa risolverebbe rispetto ai casi di elusione oggi presenti in materia?
Viene infine introdotta la previsione (sicuramente in questo caso da vedere con favore) per le società di capitali dilettantistiche che intendono applicare l’articolo 148 del Tuir, la possibilità di cedere, da parte dei soci, la propria quota ad un terzo al valore nominale.